Avv. Mimmo Salvatore
Ricerca libera
26-04-2023
Accertamento tecnico preventivo ex 696 c.p.c.. Caso di inammissibilità
Si riporta di seguito un′interessante pronuncia del Tribunale di Foggia in materia di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. con cui dichiarata la inammissibilità del ricorso per difetto del requisito del periculum in mora. TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE Il Giudice, letti gli atti ed i verbali di causa, a scioglimento della riserva assunta all′udienza del 2023; rilevato che non ricorrono le condizioni per disporre il chiesto accertamento tecnico preventivo diretto a verificare la sussistenza o meno dei fenomeni lamentati, le cause ed i rimedi (con riferimento all′immobile .in quanto appare carente il presupposto primario di utile esperibilità del presente procedimento di istruzione preventiva, costituito (ex art. 696 c.p.c.) dal requisito dell′urgenza ("di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose"), inteso come pericolo di dispersione delle fonti di prova di fatti rilevanti ai fini della decisione di eventuali cause di merito (Cass. n. 496/86); considerato, quindi, che difetta il requisito del periculum inteso come fondato timore di perdere l′oggetto dell′istruzione probatoria essendo al contrario emerso dalla documentazione versata in giudizio dalla stessa parte ricorrente che i fenomeni infiltrativi oggi denunciati avrebbero interessato lo stato dei luoghi almeno dall′anno 2021, epoca in cui parte istante aveva diffidato il Condominio a porre in essere i rimedi necessari ad eliminare gli inconvenienti lamentati nonché al risarcimento dei danni patiti (cfr. racc. a r. del . 2021); ritenuto invero che i fatti materiali (esistenza dei fenomeni infiltrativi, cause, nonché rimedi per l′eliminazione delle cause) dedotti a sostegno della proposta richiesta cautelare di istruzione preventiva (ed in funzione della promuovenda azione di risarcimento di danni) possono essere probatoriamente accertati in ogni momento e nella giusta sede processuale di cognizione ordinaria senza che il decorso del tempo possa di per se pregiudicare irreversibilmente la genuinità, la completezza e l′utilità dell′attività istruttoria diretta alla valutazione dell′effettiva sussistenza o meno dei suddetti fatti materiali (non essendo stata allegata alcuna concreta e specifica ragione plausibilmente preclusiva della possibilità di accertare, nel corso dell′ordinario giudizio di cognizione o del processo cautelare anticipatorio, gli stessi fatti materiali); rilevato, infine, che sussistono i presupposti per procedere alla integrale compensazione delle spese non registrandosi univoche interpretazioni giurisprudenziali sul punto; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso per accertamento tecnico preventivo; spese integralmente compensate. Si comunichi Foggia, .2023 IL G.O.T. avv. Ermelinda Inchingolo